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OBBLIGHI FORMATIVI SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Indicazioni dall’INL

lunedì 7 marzo 2022

Con la Circolare n.1/2022 del 16-2-2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni operative sull’articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), così come modificato dall’art. 13 DL n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale).

  1. DATORE DI LAVORO: viene esteso al datore l’obbligo di formazione, in precedenza non era espressamente ricompreso tra i destinatari di tali obblighi.

I contenuti minimi, la durata e la modalità della adeguata e specifica formazione (e dell’aggiornamento periodico) del datore di lavoro sono demandati ad un accordo da adottarsi entro il 30-6-2022 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, bisognerà attendere tale accordo per l’adempimento e la verifica dell’obbligo in capo al datore.

  1. Dirigenti e preposti: così come per il datore, anche per dirigenti e preposti la definizione dei contenuti dell’adeguata e specifica formazione e dell’aggiornamento periodico sono demandati al predetto accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente.

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che, nelle more dell’adozione di tale accordo, persiste comunque l’obbligo formativo a carico dei dirigenti e dei preposti, in quanto già previsto dall’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21-12-2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008.

  1. Preposto: il nuovo comma 7-ter stabilisce che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, le relative attività formative devono essere:
  1. svolte interamente con modalità in presenza;
  2. ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto (interamente in presenza e con periodicità almeno biennale) rientrano nei contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30-6-2022 in sede di Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione all’introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

  1. Prescrizione: poiché gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30-6-2022, i nuovi obblighi in capo a tali soggetti (inclusa la formazione in presenza con cadenza almeno biennale per il preposto) non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs n. 758/1994.
  2. Addestramento: le norme introdotte di recente hanno specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato” (comma 5 dell’art. 37).

La prova pratica e l’esercitazione applicata rappresentano contenuti obbligatori di immediata applicazione, per le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21-12-2021.

Per l’effetto, la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”; viceversa, non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.

da confcooperative

Da Confcooperative