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NUOVE NORME SULL’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Un esame della circolare Inps per le parti di interesse per i datoti di lavoro

lunedì 7 marzo 2022

La circolare Inps n. 34 del 28-2-2022 affronta la questione dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari dall’1-3-2022 dopo l’istituzione dell’Assegno unico e universale.

La prima considerazione riguarda il fatto che il nuovo assegno non manda in pensione quelli vecchi anche perché l’Auu è destinato ai nuclei familiari con figli, mentre l’Anf è destinato ai nuclei familiari in senso generale a prescindere dalla presenza di figli.

Ricordiamo che dal 2019 i datori di lavoro privati hanno meno responsabilità relativamente agli Anf in quanto è l’Inps che ne autorizza il pagamento.

Dall’1-3 i datori di lavoro dovranno sospendere l’erogazione degli Anf già autorizzati ai lavoratori che percepiscono l’Auu.

Per il futuro i lavoratori continueranno a chiedere l’autorizzazione e i datori di lavoro corrisponderanno gli assegni soltanto se la stessa è rilasciata.

Sottolineiamo che questo è il momento di maggior criticità per i datori di lavoro che sono in possesso di autorizzazioni non più valide dall’1-3-2022 in quanto si tratta di situazione coperte dall’Auu. Per il futuro le domande continueranno a essere autorizzate dall’Inps con conseguente riduzione delle responsabilità del datore di lavoro.

La circolare, che esaminiamo di seguito per le parti di interesse per i datori di lavoro, non affronta il tema dei contributi che riteniamo ancora dovuti sia perché gli anf continuano a essere erogati, anche se in misura inferiore rispetto al passato, sia perché non vi è alcun provvedimento di abolizione o riduzione.

Ricordiamo che l’articolo 10, comma 3, del Dlgs 230/2021 prevede che: “Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del Dl 69/1988 e di cui all'articolo 4 del Tu assegni familiari, Dpr n. /97/1955Conseguentemente, sono ridotte le risorse a trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.

Riportiamo di seguito, per l’interesse che riveste per i datori di lavoro, la tabella che riepiloga le condizioni di spettanza dell’Anf dall’1-3-2022.

Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

 

Decorrenza

Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022

Beneficiari

a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;

c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;

d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;

e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;

f) Percettori di NASpI;

g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;

h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;

i) Lavoratori in aspettativa sindacale;

j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);

l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Requisiti

(da possedere alla data del 1° marzo 2022)

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
 

Condizioni

Nel nucleo familiare non deve essere presente:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente

  • Per queste categorie dall’1-3-2022 le richieste di Anf per periodi decorrenti da tale data potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli o comunque con le caratteristiche indicate nella tabella precedente.
  • Le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi fino al 28-2-2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.
  • Le domande di anf per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, istruite e autorizzate dall’Istituto, in base alle disposizioni della circolare n. 45/2019, relative al periodo dal 1-3-2022 al 30-6-2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1-3-2022 (compreso).

Come accennato sopra, le modalità di presentazione della domanda di Anf per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo rimangono invariate, anche per i periodi successivi al 1° marzo.

Le domande di Anf per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, presentate direttamente al datore di lavoro con modulo cartaceo “SR16”, se relative al periodo dal 1-3-2022 al 30-6-2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro, qualora si riferiscano a nuclei familiari con figli, in base alle indicazioni sopra fornite.

Riportiamo di seguito il punto relativo ai percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cigo/cigs/cigd/cisoa/aso/ais/ima) per la parte che ha riflessi sulla gestione del datore di lavoro.

Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – valgono le medesime disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (cfr. il messaggio n. 833 del 25 febbraio 2021). Infatti, la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.

L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

…Infine, in relazione a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.

Riportiamo infine la tabella relativa alle autorizzazioni ANF che ci aiuta a comprendere le varie situazioni che si possono prospettare.

Autorizzazioni ANF

Tipologia

Familiari presenti nel nucleo del richiedente

Variazioni a seguito del D. lgs n. 230/2021 per periodi dal 1° marzo 2022

A

Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF

Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile

L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF

Figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio

Figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali)

Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi"

Minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare

Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti

Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata

Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente

L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF

B

Applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili

Coniuge inabile a proficuo lavoro

Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti

Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata

C

Riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi

Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente

L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata

da confcooperative

Da Confcooperative