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DECRETO SOSTEGNI-TER

Punto per punto tutte le misure

giovedì 17 febbraio 2022

Con il Decreto Legge del 27 gennaio (il “Sostegni-Ter”), il Governo ha stabilito nuove misure di sostegno per i comparti e le imprese maggiormente colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Di seguito una disamina delle diverse misure, con riferimento alle attività chiuse, al commercio al dettaglio, al turismo, allo sport e alla cultura, ma anche ad altri importanti ambiti.   

Attività chiuse – differiti i termini di versamento di IVA e ritenute

Articolo 1

Per le imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31.1.2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221 del 2021, sono sospesi:

i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2022.

Contributi al commercio al dettaglio

Articolo 2

È stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche” per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;

47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

tutte le attività dei gruppi;

47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;

47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;

47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;

47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;

47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;

47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;

47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;

47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

Contributi per il wedding, l'intrattenimento, l'HORECA e altri settori in difficoltà

Articolo 3, comma 2

Con l'articolo 1-ter del DL n. 73 del 2021 era stato stabilito che alle imprese operanti nei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60.000.000 euro per il 2021. È stato ora previsto un ulteriore stanziamento (40.000.000 euro) da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente una di quelle attività identificate dai seguenti codici ATECO:

96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie

56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile

56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

93.11.2 - Gestione di piscine

che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione.

Credito d’imposta rimanenze finali

Articolo 3, comma 3

Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020 è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

47.51 - Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati

47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

Anche le suddette imprese potranno, dunque, beneficiare, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (data di entrata in vigore del DPCM 9/3/20), del credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020.

Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Articolo 5

Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del D.L. n. 34 del 2020 spetta alle imprese del settore turistico, per i canoni di locazione di immobili versati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

È bene ricordare che la suddetta agevolazione riguarda i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 euro e consiste in un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

A tal fine le imprese devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione.

Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'efficacia della misura di aiuto è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Circhi equestri e spettacoli viaggianti - canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 8, comma 3

Slitta dal 31.12.2021 al 30.6.2022 il termine ultimo, stabilito dall’articolo 65, comma 6, del DL n. 73 del 2021, entro cui sono esonerati dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 i soggetti che esercitano le attività di circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1 della legge n. 337 del 1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Credito d’imposta per pubblicità e sponsorizzazioni sportive

Articolo 9

Anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.1.2022 al 31.3.2022 è possibile per le imprese avere il credito d’imposta di cui all'articolo 81 del DL n. 104 del 2020, pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Credito d’imposta investimenti 4.0

Articolo 10

Con la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 1057-bis della legge n. 234 del 2021) è stato stabilito che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (indicati nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016), dal 1.1.2023 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026, se entro il 31.12.2025 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti pari almeno al 20%, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

  • del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro,
  • del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;
  • del 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro.

È stato ora specificato che per la quota superiore a 10.000.000 euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50.000.000 euro.

Credito d'imposta a favore delle imprese energivore

Articolo 15

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022. Il credito d'imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241 del 1997;
  • non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (2.000.000 euro);
  • non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR (pro rata spese generali);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP non superi il costo sostenuto.

Impieghi dei prodotti energetici – eliminate alcune riduzioni di accisa

Articolo 18

Non rientrano più negli “Impieghi dei prodotti energetici” che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, individuati nella Tabella A del DLGS n. 504 del 1995 (TU accise):

  • Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci;
  • Produzione di magnesio da acqua di mare.

Navi che fanno movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto – niente più riduzione delle accise sui prodotti energetici

Articolo 18, comma 2

È stata abrogata la disposizione (articolo 22, comma 2-ter del DL n. 69 del 2013) che prevedeva per alcuni porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto.

È bene ricordare che si tratta dei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80% del volume complessivo dei contenitori movimentati.

IVA – eliminate alcune disposizioni duplicate

Articolo 27, comma 2

È stato abrogato l'articolo 21 della legge n. 238 del 2021, posto che si trattava di una sostanziale duplicazione delle disposizioni del DLGS n. 192 del 2021, con il quale è stata introdotta, ai fini IVA, la definizione e la disciplina di:

  • Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock";
  • Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock”;
  • Cessioni a catena.

Cessione del credito e sconto in fattura – limiti di circolazione

Articolo 28, comma 1, lettera a), comma 2

Il credito d’imposta che deriva:

  • dalla concessione dello sconto in fattura di cui all’articolo 121, comma 1, lettera a) del DL n. 34 del 2020, acquisito da parte di un terzo dall’impresa che ha concesso lo sconto in fattura, non può essere da quest’ultimo successivamente ceduto;
  • dall’opzione del committente dei lavori per il credito d’imposta, piuttosto che per la detrazione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b) del DL n. 34 del 2020, acquisito da parte di un terzo soggetto, non può essere da quest’ultimo successivamente ceduto.

La modifica riguarda l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativa agli interventi, effettuati dal 2020 al 2024, di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e gli interventi (fino al 2025) che rientrano nel “Superbonus”. In particolare, si tratta dei seguenti interventi, indicati all’articolo 121, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
  • efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63 del 2013, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del DL n. 63 del 2013, e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020;
  • f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del DL n. 34 del 2020.

I crediti che al 7.2.2022 sono stati precedentemente oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle suesposte disposizioni.

Cessione del credito d’imposta

Articolo 28, comma 1, lettera b)

Fino al 31.12.2021 i soggetti che hanno beneficiato dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del DL n. 18 del 2020;
  • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del DL n. 34 del 2020;
  • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del DL n. 34 del 2020;
  • credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del DL n. 34 del 2020

hanno potuto optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.

È stato ora stabilito che i soggetti che acquisiscono il credito d’imposta non potranno a loro volta cederlo. I crediti che al 7.2.2022 sono stati precedentemente oggetto dell’opzione per la cessione del credito possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle suesposte disposizioni.

 

da confcooperative

Da Confcooperative