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MINIMALI INPS 2022

La variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media dell'anno 2021 e la media dell'anno 2020 accertata dall’ISTAT è stata pari all’1,9%.

giovedì 10 febbraio 2022

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 15 del 28-1-2022 relativa ai minimali per l’anno 2022.

La variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2021 e la media dell'anno 2020 accertata dall’ISTAT è stata pari all’1,9%.

Il punto 4 della circolare, dedicato al minimale orario in caso di lavoro a tempo parziale si riferisce al Dlgs 81/2015[1]. Il criterio di calcolo si rinvia alla circolare n. 68/1989.

Peccato che la circolare attuale sia in contrasto con quest’ultima. Il tema è quello delle giornate settimanali alle quali rapportare il minimale giornaliero. Per la circolare del 1989 sono sempre 6, per gli estensori dell’attuale circolare possono essere anche 5.

Nella tabella allegata abbiamo optato per esempi basate sulle 6 giornate.

Riportiamo di seguito la tabella contenente i valori che non concorrono a formare il reddito.

Anno 2022

Euro

Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto

  • rese in formato cartaceo
  • rese in forma elettronica

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione

4,00

8,00

5,29

Fringe benefit (tetto)

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

15,49

Indennità di trasferta intera estero

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

2.065,83

 

Per praticità, si allega la consueta scheda riepilogativa che sarà integrata non appena pubblicata la circolare Inps contenente i massimali cig, mobilità e Naspi.

 

[1] L’articolo 11, comma 1, del D.lgs n. 81/2015 prevede: “La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.

Documenti da scaricare

Minimali 2022.pdf (134,22 KB)

da confcooperative

Da Confcooperative