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PROROGA ESONERI CONTRIBUTIVI

Nuova scadenza: 30/06/2022

giovedì 10 febbraio 2022

Il messaggio Inps n. 403 del 26-1-2022 ufficializza la notizia della proroga fino al 30-6-2022 degli esoneri per l’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile il sud.

Gli esoneri in oggetto, previsti dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) rispettivamente ai commi da 10 a 15, da 16 a 19 e da 161 a 168, erano sottoposti all’autorizzazione della Commissione europea - decisione C(2022 dell’1-1-2022.

La Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori[1].

Queste le istruzioni operative.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.


[1] Gli esoneri in trattazione non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario… che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” -Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.

da confcooperative

Da Confcooperative