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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Le istruzioni dell’Inl

venerdì 14 gennaio 2022

La nota dell’Inl n. 29 dell’11-1-2022 fornisce istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Seguiamo i punti toccati dalla nota riportandoli senza particolari commenti.

  1. Ambito di applicazione: soggetti interessati
  2. Tempistiche
  3. Modalità di comunicazione
  4. Contenuto della comunicazione
  5. Annullamento della comunicazione
  6. Sanzioni

Segnaliamo soltanto che i contenuti della comunicazione consentono agli Itl e quindi agli ispettori di fare una analisi abbastanza precisa dei contratti comunicati.

È quindi indispensabile fare una attenta valutazione sulla correttezza degli stessi e cioè se vi siano tutti i requisiti del lavoro autonomo e del’occasionalità

1. Ambito di applicazione: soggetti interessati

In merito ai soggetti interessati la nota contiene una interessante precisazione: il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

L’Inl arriva a questa conclusione in quanto l’obbligo è previsto all’interno della disciplina sulla sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 Dlgs n. 81/2008).

Non desta invece sorpresa il fatto che la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. cioè alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Si tratta delle attività soggette al regime fiscale di cui all’art. 67 comma 1 lett. l) del Tuir.

D.P.R. n. 917/1986.

Sono esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  1. le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  2. i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto[1];
  3. le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  4. i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”[2].

2. Tempistiche

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21-12 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi all’emanazione della circolare e cioè entro il 18-1-2022 compreso.

L’Inl introduce una retroattività della norma veramente incomprensibile. In pratica, dovranno essere comunicati tutti i contratti occasionali in essere anche se stipulati prima del 21-12-2021.

Per i rapporti avviati successivamente all’11-1-2022 (data di pubblicazione della nota) la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La legge è la circolare non specificano come per le comunicazioni obbligatorie disciplinate dal Dl 510/1996 che devono essere effettuate il giorno precedente. La comunicazione preventiva potrebbe avvenire anche nello stesso giorno. Forse è per questo che la nota si riferisce a elementi desumibili dalla lettera di incarico. Visto che però questo aspetto non è stato esplicitato, è consigliabile effettuare la comunicazione il giorno precedente.

3. Modalità di comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata all’Itl competente per territorio del luogo dove si svolge la prestazione.

La comunicazione deve avvenire mediante SMS o posta elettronica.

In attesa dell’aggiornamento degli applicativi in uso da parte del Ministero del lavoro, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria non certificata) messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in allegato).

4. Contenuto della comunicazione

I contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo

dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

I contenuti della comunicazione sono quelli già visti in facsimili fatti circolare da alcuni Itl.

Segnaliamo però alcuni aspetti.

In caso di prestazione a distanza, come ad esempio nel caso di lezioni on line, si può prendere a riferimento la residenza del lavoratore (anche se questo potrebbe collegarsi anche da altri luoghi).

5. Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

6. Sanzioni

La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.


[1] Si tratta della disciplina delle prestazioni occasionali, del Libretto Famiglia.

[2] Si tratta delle norme contenute nel decreto relativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Questi i commi aggiunti nel Dl 510/1996.

2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

da confcooperative

Da Confcooperative