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ESONERO CONTRIBUTIVO SETTORE TURISMO E TERMALE

Dall’Inps le indicazioni operative

venerdì 24 giugno 2022

Con una lunga circolare (n. 67 del 10-6-2022), l’Inps fornisce le indicazioni operative in merito all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale e per la conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (Dl 4/2022).

L’esonero contributivo mutua la propria disciplina da quella dell’esonero di cui all’articolo 7 del Dl n. 104/2020.

Il provvedimento, che faceva parte del pacchetto di norme per contrastare il Covid, arriva in porto in una situazione completamente modificata.

L’esonero era però subordinato all’autorizzazione della Commissione europea che ora è pervenuta al Governo italiano (decisione C(2022) 3835 final del 7-6-2022)

Sintesi del provvedimento

Sono incentivabili

  • le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale
  • nei settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • effettuate dal 1-1-2022 al 31-3-2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi
  • in caso di conversione a tempo indeterminato di questi contratti, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione.

L’esonero, totale, è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Operano le consuete esclusioni (fondo di garanzia ecc.).

Le condizioni di spettanza dell’esonero (condizionalità ecc.) e il coordinamento con altri incentivi sono simili a quelle di altri provvedimenti dello stesso tipo emanati per fronteggiare l’emergenza Covid.

Un capitolo è dedicato alla compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato.

I punti della circolare

  • Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
  • Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero
  • Assetto, misura dell’esonero e risorse stanziate
  • Condizioni di spettanza dell’esonero
  • Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
  • Coordinamento con altri incentivi
  • Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro
  • Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
  • Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
  • Allegato - codici Ateco

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, dei settori del turismo e degli stabilimenti termali individuati dai codici ATECO di cui all’allegato n. 1 alla circolare e riportare alla fine della presente.

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

L’esonero si applica per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1-1-2022 al 31-3-2022.

In caso di conversione di tali contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel trimestre indicato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla conversione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di:

  • rapporto a tempo parziale;
  • rapporti di lavoro subordinato instaurati con soci lavoratori di cooperativa;
  • assunzione a scopo di somministrazione purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali (il beneficio è trasferito all’utilizzatore).

Non sono incentivabili le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Assetto, misura dell’esonero e risorse stanziate

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.

La soglia massima di esonero mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060/12). Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto (in caso di part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro - € 671,66/2).

Non sono oggetto di esonero le consuete contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

- il contributo al Fondo di granzia Tfr;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015;

- il contributo dello 0,30% destinato, o comunque destinabile, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Vanno anche escluse dall’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

In caso di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2 comma 30 della Legge 92/2012 relativo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

L’esonero spetta per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, sino ad un massimo di tre mesi. In caso di conversione a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero è riconosciuto alle consuete condizioni previste anche dagli analoghi precedenti provvedimenti.

  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 comma 1175 della legge n. 296/2006 (possesso del Durc - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali);
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015 (con l’eccezione riportata di seguito).

Vista la specifica regolamentazione introdotta con la norma in oggetto fa sì che la sua portata abbia una natura speciale e, in quanto tale, prevalga sulle previsioni dell’articolo 31 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 150/2015[1].

La specialità della norma è confermata dal fatto che l’esonero è applicabile anche in caso di conversione di un contratto a tempo determinato a tempo indeterminato.

Per le assunzioni e trasformazioni si può fruire dell’esonero contributivo, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro[2].

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Come detto in premessa il beneficio contributivo è stato approvato dalla Commissione europea.

L’esonero è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In base alla sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (come definite dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2022.

Inoltre, si precisa che per l’aiuto di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”.

L’Inps provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In caso di assunzioni a scopo di somministrazione l’onere di non superare il massimale è a carico dell’utilizzatore.

Coordinamento con altri incentivi

Ai sensi dell’articolo 6 comma 3, del Dl n. 104/2020 (norma mutuata dal provvedimento in esame) l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Con riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale (ad esempio, esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e l’esonero totale per l’assunzione di donne svantaggiate di cui al medesimo articolo 1, commi da 16 a 19), si rappresenta che, una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un'altra agevolazione.

…Una volta optato per un incentivo all’assunzione che prevede l’esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.

Riportiamo di seguito i capitoli della circolare contenente le disposizioni operative.

Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, appositamente predisposto dall’Istituto e messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

Si rappresenta altresì che l’Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, considerata l’impossibilità di riconoscere l’esonero al netto degli importi dovuti, non autorizzerà la fruizione della misura.

Si evidenzia, infine, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo tre mensilità per i rapporti a termine o stagionali o per massimo sei mensilità nel caso di conversioni dei predetti rapporti, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o nelle ipotesi di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “TURI”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impiegati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di cui sopra il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM o, in sua mancanza, il codice fiscale;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L560”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
  • con il codice “L561”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

A partire dalla denuncia di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro con iscritti alla Gestione pubblica per i quali ricorrono le condizioni per usufruire del beneficio in oggetto, relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante per le assunzioni a tempo determinato, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “32”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Tempo Determinato”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Per esporre il beneficio spettante per le trasformazioni a tempo indeterminato, dovrà invece essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “33”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Trasformazione Tempo Indeterminato”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi, da gennaio 2022 fino a quello relativo al mese precedente l’esposizione corrente, potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

 

TURISMO

CSC 70501

1. Alberghi (ATECO 55.10.00):

1. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

2. 2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):

5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):

1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;

2. cottage senza servizi di pulizia.

CSC 50102 1. 1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC 70501

1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):

1. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

2. 2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).

3. 3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):

1. case dello studente;

2. pensionati per studenti e lavoratori;

3. altre infrastrutture n.c.a.

CSC 70502 - 70709

1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):

1. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;

2. b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

CSC 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)

CSC 70502

1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):

1. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;

2. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

1. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.

CSC 70502 - 70709

1. Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):

1. bar;

2. pub;

3. birrerie;

4. caffetterie;

5. enoteche.

CSC 41601 - 70503

1. Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):

1. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.

CSC 70504 – 40405 – 40407 1. Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).

70504 1. 2. Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).

CSC  70401

1. Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):

1. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;

2. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.

2. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):

1. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.

3. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

4. Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).

CSC 40404 -70705

1. Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):

1. preparazione di pasti da portar via “take-away”;

2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

CSC 70708

1. 1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):

1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;

2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;

3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;

4. attività di promozione turistica.

STABILIMENTI TERMALI

CSC 11807 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

CSC 70708 Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

 
[1] 1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
[2] A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, trasformi a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il rapporto con il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di lavoratori disabili.
Analoga conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

da confcooperative

Da Confcooperative