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PAGAMENTI ELETTRONICI E FATTURAZIONE ELETTRONICA NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

martedì 24 maggio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Il provvedimento reca ulteriori disposizioni dirette a semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, cioè il 1° maggio, ed è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Di seguito si riporta le modifiche previste dall’Art. 18 in termini di  

PAGAMENTI ELETTRONICI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sanzini per mancata accettazione Pagamenti Elettronici

La disposizione anticipa (dal 1° gennaio 2023) al 30 giugno 2022, l’entrata in vigore delle disposizioni sulle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, come previsto dall’articolo 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012 sui pagamenti elettronici. Tale misura si inserisce nell’ambito del traguardo M1C1-103 del PNRR, da realizzare entro il secondo trimestre 2022, che implicava l’introduzione di una disciplina che garantisse sanzioni amministrative efficaci per l’ipotesi di rifiuto da parte dei privati di accettare pagamenti elettronici.

Infien la disposizione modifica la disciplina sulla trasmissione dei dati di pagamento elettronici

prevedendo che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronici, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate con tali strumenti, oltre alle commissioni addebitate e ai dati

indentificativi degli strumenti di pagamento. In tal modo, l’Agenzia sarà in grado di fare controlli

incrociati, confrontando gli scontrini emessi dagli esercenti e i pagamenti ricevuti.

Esensione Soggetti obbligati ad emettere le fatture elettroniche

La disposizione, inoltre, estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcune categorie di soggetti che erano esclusi secondo la normativa previgente (articolo 1, comma 3, D.L. n. 127/ 2015) dando così attuazione al punto V) del traguardo M1C1- 103 del PNRR, da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022, che prevedeva l’adozione di atti legislativi e regolamentari diretti ad attuare azioni efficaci per contrastare l’evasione fiscale derivante dall’omessa fatturazione.

Trattasi:

 - dei soggetti in regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ex articolo 27,commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;

- dei soggetti forfettari, o i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a 65.000 € (articolo 1, commi 54-89, L. n. 190/2014);

- delle associazioni sportive che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dalle attività commerciali ricavi di importo non superiore a 65.000 €.

Tale obbligo di fatturazione elettronica, pertanto, si applica

- dal 1° luglio 2022 ai soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a 25.000 €

- dal 1° gennaio 2024, a tutti gli altri soggetti.

da confcooperative

Da Confcooperative