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DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026: SCADENZE E REGOLE PER LE IMPRESE

Entro l’estate il pagamento del tributo dovuto alle Camere di Commercio. Un riepilogo delle regole da conoscere per evitare omissioni e sanzioni.

mercoledì 17 giugno 2026

Tutte le imprese e i soggetti iscritti al Registro delle Imprese o al REA sono tenuti al versamento del diritto annuale camerale. L’obbligo riguarda anche le società inattive, in liquidazione o che abbiano cessato l’attività senza essere state cancellate dal Registro. Per il 2026 resta confermata la riduzione del 50% degli importi prevista dalla normativa nazionale. A tale importo può aggiungersi una maggiorazione fino al 20% deliberata dalla Camera di Commercio competente per finanziare progetti strategici sul territorio. Tra le Camere autorizzate all'incremento rientrano anche quelle dell’Emilia, di Modena e di Bologna.

Le principali scadenze

Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare e bilancio approvato nei termini ordinari, il diritto annuale deve essere versato entro il 30 giugno 2026, o entro il 30 luglio 2026 con una maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfettario si applica invece la proroga prevista dal Decreto Legge n. 89/2026: entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni, oppure entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80%.

Sono esclusi dal pagamento, tra gli altri:

  • le imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa senza esercizio provvisorio;
  • le imprese individuali cessate nel 2025 che abbiano presentato domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2026;
  • le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2025 e richiesto la cancellazione entro il 30 gennaio 2026;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati nei limiti previsti dalla normativa.

Modalità di pagamento

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione tramite modello F24 oppure tramite pagoPA, secondo le indicazioni della Camera di Commercio competente. Non è prevista la rateizzazione ordinaria del tributo.

Si consiglia alle imprese di consultare la circolare in allegato e verificare preventivamente l’eventuale applicazione della maggiorazione deliberata dalla propria Camera di Commercio, che incide sull’importo finale dovuto