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OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE LEGALE NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE

Riepilogo della disciplina e termini

lunedì 2 maggio 2022

Si ricorda che il codice della Crisi d’Impresa prima, ed il decreto “Sblocca Cantieri” poi, sono intervenuti sui casi nei quali la società a responsabilità limitata è tenuta alla nomina di un organo di controllo: ai sensi del nuovo art. 2477 del Codice Civile tale nomina è obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

 

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI

DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L’ESERCIZIO

 

€ 4.000.000

 

 

€ 4.000.000

 

20 unità

 

Poiché la disciplina dei controlli nelle società cooperative (contenuta nell’art. 2543 c.c.) - applicabile a tutte le cooperative, indipendentemente dal modello S.p.a. o S.r.l. adottato - rinvia direttamente all’art. 2477 c.c., le modifiche normative apportate a tale norma hanno determinato immediati riflessi anche sulla nomina dell’organo di controllo nelle società cooperative.

Si riassumono qui di seguito le opzioni a disposizione delle cooperative, a seconda che adottino, rispettivamente, il modello di governance spa e quello srl:

  1. Cooperativa modello S.P.A.

La cooperativa modello SPA:

  • deve sempre prevedere la revisione legale dei conti (a prescindere dal ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c.), attribuendo il relativo incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.;
  • deve prevedere la nomina del collegio sindacale, al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. . (TABELLA SOPRA)

È esclusa la possibilità di nominare il sindaco unico nelle cooperative modello S.p.A., ai sensi dell’art. 2397 c.c.

Qualora i sindaci siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro, al collegio sindacale potrà anche essere affidata la revisione legale dei conti.

  1. Cooperativa modello S.R.L.

La cooperativa che adotta il modello SRL, al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

  • nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);

oppure

  • nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società revisione per la revisione legale dei conti;

oppure

  • nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato oggetto di successivi differimenti, risultando ad oggi fissato - per effetto dell’ultima modifica ad opera dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 - alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.

Al fine di accertare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo /revisore legale, i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, sui quali cioè verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall’art. 2477 C.C. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) diventano il 2021 e il 2022.

Il riferimento letterale contenuto nella norma alla “data di approvazione del bilancio” consente di individuare il termine ultimo per l’adempimento nella data in cui si celebra l’assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.

Il riferimento al “bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022” solleva, invece, un dubbio interpretativo riguardo alle società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Per queste ultime il 2022 è un anno a cavallo di due esercizi diversi, il 2021-2022 ed il 2022-2023. Poiché la norma richiede la nomina dell’organo di controllo con l’approvazione del bilancio 2022, si ritiene preferibile- nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare- provvedere alla nomina in occasione dell’approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all’anno successivo. Diversamente, la nomina avverrebbe con l’approvazione del bilancio 2022-2023 che, a seconda del termine del relativo esercizio, potrebbe anche avvenire nel gennaio 2024. In questa prospettiva, il disallineamento rispetto al momento in cui le altre società (quelle con esercizio coincidente con l’anno solare) procederebbero alla nomina dell’organo di controllo, sarebbe eccessivo.

I successivi differimenti del termine per l’adempimento dell’obbligo non sono stati accompagnati da alcuna precisazione rispetto alle cooperative che avevano già provveduto a nominare organo di controllo o revisore entro l’originario termine del 16 dicembre 2019. Per i casi in cui gli organi di controllo già nominati non si siano dimessi o non siano stati revocati, si pone ora il problema del rinnovo della nomina dell’organo di controllo, venuto a naturale scadenza il mandato originario.

In considerazione del differimento del termine per l’adempimento conseguente al superamento dei limiti di cui all’art. 2477 c.c. alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2022, si ritiene che la cooperativa possa soprassedere al rinnovo dell’organo di controllo nel 2022, rinviando al 2023 la verifica del superamento di almeno due dei limiti indicati nell’art. 2477 c.c. e, nel caso, provvedere in quella sede alla relativa nomina.

Rimane ferma la facoltà per le società cooperative di procedere comunque al rinnovo della nomina dell’organo di controllo già nel 2022 e quindi anche al di fuori dai casi di obbligo, purché lo statuto contenga un’espressa previsione in tal senso.

da confcooperative

Da Confcooperative