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CESSIONI INTRAUE: PROVE, REGOLE E NOVITÀ SUL TRASPORTO DEI BENI

Più certezza, ma anche più attenzione: cosa cambia nella gestione delle operazioni intracomunitarie.

 

mercoledì 13 maggio 2026

Le cessioni intracomunitarie continuano a essere uno degli ambiti più delicati per le imprese che operano con l’estero. Oggi è sempre più importante la capacità di provare in modo corretto il trasferimento  dei beni e rispettare i nuovi orientamenti normativi e giurisprudenziali.

Il tema si complica ulteriormente con le ultime novità introdotte in materia sanzionatoria e con l’evoluzione delle regole europee sulla prova dello spostamento delle merci tra Stati membri. Infatti, una recente modifica al regime sanzionatorio prevede che, nelle cessioni intracomunitarie, se il bene non risulta arrivato nello Stato UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, può scattare una sanzione pari al 50% dell’imposta. È però prevista la possibilità di regolarizzare la posizione nei 30 giorni successivi, evitando così l’applicazione della sanzione, a condizione del versamento dell’imposta e della rettifica della fattura.

Rispetto al tema della prova del trasporto, le regole europee (“quick fixes”) hanno introdotto una presunzione di avvenuto trasferimento dei beni, ma solo in presenza di una combinazione precisa di documenti (come CMR, fatture di trasporto, polizze di carico e dichiarazioni del cessionario), oltre alla necessaria indipendenza tra le parti coinvolte.

Un elemento ormai imprescindibile è anche la corretta iscrizione al sistema VIES. Senza VIES attivo, l’operazione rischia di perdere il regime di non imponibilità IVA, anche se tutti gli altri requisiti risultano rispettati.

Un recente orientamento della Corte di Giustizia UE ha però ribadito un principio importante: la mancanza dei documenti “standard” non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione IVA, se l’impresa è comunque in grado di dimostrare con altri elementi l’effettivo trasferimento dei beni. In altre parole, la sostanza dell’operazione resta il punto cruciale, ma la prova documentale deve essere coerente.

 

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