La gestione degli infortuni sul lavoro comporta spesso dubbi operativi per le imprese, soprattutto nel momento del rientro del lavoratore in azienda. Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL interviene proprio su questo aspetto, fornendo indicazioni più chiare sui certificati medici e sulla ripresa dell’attività lavorativa.
Il ruolo del certificato medico e la fine della prognosi
L’INAIL ricorda che il certificato medico di infortunio, utilizzato nelle diverse fasi (iniziale, continuativo, definitivo o di riammissione), deve indicare in modo completo diagnosi e prognosi di inabilità temporanea. Un punto importante riguarda la chiusura della prognosi, dove si ricorda che, se non vengono emessi ulteriori certificati, l’ultimo giorno indicato coincide automaticamente con la fine dell’inabilità al lavoro.
E per il rientro in azienda? non serve un ulteriore certificato
Il lavoratore può rientrare in azienda al termine della prognosi riportata nell’ultimo certificato INAIL, senza la necessità di un ulteriore certificato “di chiusura”.
Resta comunque la possibilità, per il lavoratore, di richiedere una visita all’INAIL prima della scadenza della prognosi, dalla quale può derivare un certificato definitivo.
Accanto a questo, l’INAIL richiama anche il ruolo del medico competente aziendale, che può intervenire per la valutazione dell’idoneità alla mansione nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008.
E per il rientro anticipato? Sì, serve un nuovo certificato
Diverso è il caso in cui il lavoratore desideri tornare al lavoro prima della fine della prognosi inizialmente indicata. In questa situazione è necessario un nuovo certificato medico che modifichi e anticipi la durata dell’inabilità. Il certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico e si tratta di una modalità analoga a quella già prevista in caso di malattia comune.
Attenzione: le indicazioni INAIL si applicano agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, rendendo così uniforme la gestione del rientro in entrambe le casistiche.
Per il dettaglio operativo delle istruzioni si rimanda alla circolare allegata.