La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro continua a essere un ambito molto regolamentato, soprattutto quando riguarda l’aggiornamento di figure quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Con la risposta a interpello n. 1/2026, il Ministero del Lavoro ha infatti fornito un chiarimento utile per le imprese che utilizzano seminari e convegni come modalità di aggiornamento obbligatorio.
Il tema centrale riguarda i requisiti dei docenti, in particolare, se anche i relatori di seminari e convegni debbano possedere le stesse qualifiche previste per i formatori dei corsi tradizionali.
Seminari e convegni: una disciplina diversa rispetto ai corsi
Il Ministero richiama l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che consente di assolvere all’obbligo di aggiornamento tramite corsi strutturati, partecipazione a seminari e convegni, purché i contenuti siano coerenti con le materie previste dalla normativa. Su questo punto i requisiti formali dei docenti, previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, si applicano ai corsi di formazione e aggiornamento strutturati, ma non ai relatori dei seminari o convegni.
In altri termini, la partecipazione a un convegno valido ai fini dell’aggiornamento non richiede che tutti i relatori rispettino i medesimi requisiti richiesti per i formatori dei corsi.
Un aspetto che rimane invece essenziale riguarda la validità dell’aggiornamento: anche per seminari e convegni, ai fini del riconoscimento dell’attività formativa, è necessaria una verifica finale dell’apprendimento.