Con il messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026, vengono aggiornate le regole dell’anticipazione della NASpI destinata a chi avvia un’attività autonoma, un’impresa individuale o entra come socio in una cooperativa di lavoro. Parliamo quindi di una suddivisione in due tranche per il pagamento.
Come funziona il nuovo pagamento
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026, la NASpI anticipata viene erogata in una prima quota pari al 70% dell’importo complessivo, liquidata all’accoglimento della domanda; una seconda quota pari al 30% residuo, riconosciuta solo successivamente.
Il saldo viene corrisposto al termine del periodo teorico della NASpI e comunque entro 6 mesi dalla domanda, ma solo dopo alcune verifiche sulla situazione lavorativa e previdenziale del beneficiario.
Quando non arriva la seconda rata
Il pagamento della seconda quota non è automatico. L’INPS effettua infatti una serie di controlli e può bloccarla nei seguenti casi:
- se il lavoratore ha maturato una pensione diretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità);
- se è intervenuta una nuova occupazione subordinata, salvo il caso di rapporto come socio lavoratore di cooperativa;
- se non risultano più rispettate le condizioni previste nel periodo di riferimento.
Nel caso di nuova occupazione entro i termini previsti, oltre a perdere la seconda rata, può essere richiesta anche la restituzione della prima quota già percepita.
Il caso dell’assegno ordinario di invalidità
Un’attenzione specifica va verso il rapporto tra NASpI anticipata e assegno ordinario di invalidità. Qui il lavoratore deve scegliere tra le due prestazioni dove, se opta per l’assegno, la seconda rata della NASpI non viene erogata; se invece opta per la NASpI anticipata, l’assegno viene sospeso per il periodo teorico di durata dell’indennità.
Tutti gli approfondimenti e le istruzioni di dettaglio sono disponibili nella circolare completa.