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CESSIONE DI BENI E SERVIZI AZIENDALI AI DIPENDENTI

L’Agenzia delle Entrate richiama i punti essenziali della questione con la risposta n. 158 del 25/03/2022

venerdì 15 aprile 2022

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’acquisito di beni a prezzo di favore ai dipendenti, con la risposta n. 158 del 25-3-2022.

Si tratta di un interpello che non aggiunge molto alla posizione dell’Agenzia, ma che consente di riepilogare la situazione.

Tralasciamo di esaminare le modalità specifiche descritte nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate richiama i punti essenziali della questione.

L’articolo 51 comma 1 del Tuir ribadisce il concetto onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro).

Il comma 3 dell’articolo 51, richiamando l’articolo 9 dello stesso Tuir, prevede il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista[1].

Già la risoluzione 26/E del 29-3-2010 aveva precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Per valutare se la cessione dei beni o servizi ai dipendenti rientra nella base imponibile occorre fare riferimento al citato “prezzo scontato”.

Il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto  al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio (circolare Ministero Finanze 23-12-1997 n. 326).

Se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale (nel senso sopra chiarito) del bene ricevuto e le somme pagate.

In pratica se il dipendente corrisponde un importo superiore a quello “normale” non vi è benefit e quindi tassazione.

 

[1] Articolo 9 comma 3 «Per valore normale (…) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso».