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PATENTE A CREDITI - LAVORO NERO - DECURTAZIONE CREDITI

Istruzioni dall’Ispettorato Nazionale del lavoro

martedì 10 febbraio 2026

L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota prot. n. 609 del 22-1-2026 fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte alla patente a crediti dal Dl 159/2025 (circolari n. 132/25 e 18/26[1]).

Seppure incidentalmente, la circolare conferma che la decurtazione “immediata” dei crediti dalla patente da parte dei funzionari dell’Inl potrà avvenire a seguito di verbali di enti diversi dall’Ispettorato del Lavoro.

La circolare conferma che le decurtazioni alla patente derivanti dalle modifiche operano unicamente per gli illeciti commessi dal 1-1-2026. Agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione delle disposizioni in esame.

Per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse dal 1-1-2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 Dlgs. n. 124/2004.

Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”.

In caso di ordinanza di archiviazione o di impugnazione e annullamento della successiva ordinanza-ingiunzione da parte dell’autorità giudiziaria i crediti originariamente decurtati saranno riassegnati.La circolare affronta anche il tema della pluralità di contestazioni contenute nello stesso verbale. L’articolo 27 comma 6 del Dlgs. n. 81/2008 prevede infatti che in questo caso “…i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. Si tratta di un aspetto collegato anche se non direttamente oggetto delle modifiche.

Per l’Inl tale disposizione è inapplicabile in caso di lavoro nero in quanto il punto 21 dell’Allegato I-bis stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.

Pertanto, ove ad esempio sia stato accertato l’impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante di cui al numero 24.

Invece per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nell’allegato I-bis, le decurtazioni continueranno a seguito di sentenze penali passate in giudicato.

Un breve passaggio è dedicato anche agli illeciti amministrativi commessi tra l’1-10-2024 e il 31-12-2025; in questi casi la decurtazione avviene a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis.

L’ultimo punto della circolare prevede che la decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati da questo Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.

Riportiamo di seguito le integrazioni che sono state introdotte nei vari documenti amministrativi.

Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo

Qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori “in nero” sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo:

“In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.

Verbale di prescrizione

Anche nel verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che, qualora risulti “l'inadempimento alla prescrizione” - e di conseguenza, l'organo di vigilanza sia tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 758/1994 - l’eventuale conseguente provvedimento definitivo potrà comportare la decurtazione dei crediti della patente.

Di conseguenza, nel verbale di prescrizione, nelle avvertenze finali già precompilate, il personale ispettivo avrà cura di aggiungere il seguente periodo:

“In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.

Ordinanza ingiunzione divenuta definitiva

Anche in tal caso sarà necessario indicare nell’ordinanza ingiunzione un periodo del seguente tenore:

“In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3- quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.

 

[1] Modifiche introdotte.

  • Per violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, del Dlgs 81/2008 la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.
  • È modificato l’Allegato I-bis del Dlgs. n. 81/2008 e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un’unica previsione - al punto 21 - che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
  • Il punto 24 del medesimo Allegato I-bis (sono apportate soltanto modifiche formali) prevede un’ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante dell’impiego di lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.