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RICONOSCIMENTO GIORNATE OTD AGRICOLI PER CALAMITÀ NATURALI

Le istruzioni Inps

martedì 10 febbraio 2026

La circolare Inps n. 13 del 5-2-2026 fornisce istruzioni in merito al riconoscimento agli otd del settore agricolo di ulteriori giornate ai fini contributivi, in aggiunta a quelle prestate nell 2025, a compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali. 

Ci occupiamo qui degli adempimenti del datore di lavoro. 

Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2025, per almeno 5 giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1 comma 3 del Dlgs n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1 comma 1079 della legge 296/2006.

La delimitazione delle aree calamitate è effettuata dalle regioni con proprie delibere o decreti.

Requisito necessario ai fini del citato trascinamento è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro. 

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate[1], come di consueto, devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità” raggiungibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come individuate nei decreti o nelle delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture territorialmente competenti dell’Istituto il modulo “SC95”, denominato “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni o compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito dell’Istituto www.inps.it.

Tale trasmissione deve avvenire entro la data del 24 febbraio 2026 per consentire alle Strutture territoriali dell’INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2025.  

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[1] Come già evidenziato nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2015, l’attribuzione del beneficio presuppone che i datori di lavoro siano le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e ricadano in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti: a) l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni” attraverso proprie delibere/decreti); b) le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.