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RIDUZIONE DEI PREMI INAIL

Aggionamenti

martedì 4 novembre 2025

Con tempestività l’Inail ha emanato la circolare (n. 53 del 28-10-2025) relativamente alla riduzione (per il 2026 del 13,02%) dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1 comma 128 della Legge 147/2013.

I nuovi parametri sono stati approvati con Dm del 30-9-2025 (Cfr. circolare 129/25).

Il provvedimento riguarda i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato.

Ricordiamo che tra questi non compaiono più facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi che dall’1-1-2023 sono assicuratiti a premio ordinario e quindi non rientrano più nel provvedimento in esame.

La riduzione non si applica, inoltre, ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico/formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione (Dm 13-10-2023) che è stata estesa all'anno scolastico/accademico 2024-2025 (articolo 9 Dl 113/2024) e resa permanente dal Dl n. 90/2025, convertito con la 109/2025 n. 109, si rende strutturale l’ampliamento dell’assicurazione INAIL nelle scuole a partire dall’anno accademico 2025/2026.

Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2026

Per il 2026 la riduzione dei premi e contributi si applica esclusivamente:

  1. ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
  2. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

In quest’ultima categoria non rientrano le cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della legge 240/1984 in quanto gli operai sono soggetti al premio ordinario e gli impiegati e i dirigenti sono assicurati all’Enpaia.

Misura della riduzione percentuale per il 2026

Il citato decreto ha fissato gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.

Di conseguenza, come detto sopra, per il 2026 la riduzione dei premi e dei contributi è del 13,02%; in progressivo calo negli ultimi anni (era il 14,80% nel 2025, il 15,11% nel 2024, il 15,17% nel 2023, il 15,27%, nel 2022 e il 16,36% del 2021).

Criteri di applicazione della riduzione

I criteri di applicazione sono stati stabiliti dal Dm 22-4-2014 del Ministro del lavoro: l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale.

I criteri sono differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Riportiamo di seguito la parte della circolare, peraltro simile a quelle precedenti, contenente le indicazioni pratiche per la fruizione della riduzione.

1) Attività iniziata da oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per i contributi della gestione agricoltura.

Per il 2026 si applicano gli Indici di Gravità Medi valevoli per il triennio 2026-2028 aggiornati con la deliberazione del Consiglio di amministrazione Inail del 27 giugno 2025, n. 128 approvata dal decreto interministeriale 30 settembre 2025.

Per l’anno 2026, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2024.

2) Attività iniziata da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it – servizi online.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo.

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l’organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2026 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024.

Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2026 nella nuova misura del 13,02% Ë applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

 

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