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DURC DI CONGRUITÀ PER IMPRESE NON RIENTRANTI NEL COMPARTO EDILE

Gli aggiornamenti nella circolare  127/2025 del Servizio Lavoro Previdenza

martedì 4 novembre 2025

La risposta a interpello n. 4 del 17-10-2025 (Prot n. 15013) affronta il tema del rilascio del Durc di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile. 

Il quesito era duplice.

  • L’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorre esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia?
  • La disciplina sulla congruità deve essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico? 

Per il Ministero del lavoro è sempre obbligatorio richiedere il rilascio del Durc di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere (anche in caso di attività edile non prevalente) mentre l’obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa scatta soltanto in caso di attività prevalente. 

A nostro avviso la seconda parte della risposta non è condivisibile, oltre che irrealizzabile.

Le associazioni datoriali e sindacali del settore, per evitare irregolarità, hanno sempre sostenuto che in presenza di attività edile, l’iscrizione dalla Cassa edile è obbligatoria.

Inoltre, da una verifica svolta presso alcune casse edili, non è possibile attestare la congruità per imprese non iscritte in Cassa edile.

Sul tema sono comunque in corso ulteriori approfondimenti. 

In merito, però il Ministero è perentorio: le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità alle imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio. 

Queste, comunque, nel merito le argomentazioni ministeriali.

La verifica della congruità della manodopera è stata introdotta nell’ordinamento per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

La regolamentazione del Durc di congruità è contenuta nel Dm n. 143 del 25-6-2021, in applicazione del disposto dell’articolo 8 comma 10bis del Dl 76/2020. Questa normativa ha fatto specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia.

La delimitazione al settore edile è dovuta alla specificità del settore anche per la presenza di una capillare rete di Casse edili/Edilcasse. 

La verifica della congruità si riferisce “all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione” (Dm 143/2021 art. 2 comma 1).

Per la verifica della congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente “con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie” (art. 3 comma 2).

La norma considera separatamente il valore complessivo dell’opera (che comprende attività edili e non edili quali, ad esempio, il costo dei materiali e la fornitura degli stessi) e il “valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa”. 

La verifica della congruità della manodopera riguarda esclusivamente lo “specifico intervento realizzato nel settore edile” nell’ambito del complesso delle attività oggetto dell’appalto. 

La verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera. Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica. 

In merito all’obbligo di iscrizione alla Cassa edile e/o all’Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità, il Ministero richiama la circolare n. 5 del 30-1-2008.

La circolare 5 ha però contenuti diversi. In merito alla reciprocità e all'autonomia contrattuale tra le parti sociali del settore, il Ministero ha precisato …in virtù del quale (principio di autonomia contrattuale - ndr) un'azienda che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il DURC ha diritto ad ottenere ugualmente il Documento, sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile)”.

La stessa circolare n. 5 precisa che “l’iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile”[1]. 

La Corte di cassazione ha però stabilito che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia (cfr. ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9803).

Il Ministero sposa questa linea e pertanto, l’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata. 

La verifica della congruità è invece esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione, incentrandosi sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte. 

Ciò si evince con chiarezza dallo specifico ambito applicativo che:

  1. si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile;
  2. prevede il rilascio dell’attestazione della congruità da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente nei confronti dell’impresa affidataria richiedente, che potrebbe operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche non prevalenti per l’impresa stessa;
  3. prevede, di conseguenza, che anche un’impresa non edile è tenuta ad ottenere la predetta attestazione di congruità agli effetti del successivo rilascio del Documento di regolarità contributiva (DURC on-line), limitatamente alle opere edili eventualmente svolte dalla stessa nell’ambito del cantiere. 

[1] Detto orientamento è stato successivamente ribadito nelle risposte ad interpello n. 56/2008 e n. 18/2012. In particolare, nella risposta a tale ultimo interpello, è stato chiarito che “L’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile, in base alla risposta ad interpello in questione, risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera e ciò in linea con il consolidato concetto per il quale l’istituto della Cassa edile, ‘in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione di settore’, opera con riferimento alle sole imprese edili”.