Con due risposte a interpelli (n. 233 del 9-9-2025 e n. 237 del 10-9-2025) l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle auto concesse in uso promiscuo a lavoratori dipendenti. Nello specifico si tratta dell’acquisto di optional con costo a carico del dipendente e dell’accollo di alcuni costi da parte del dipendente.
1. Il caso è di una società che concede gratuitamente i veicoli in uso promiscuo e che offre agli stessi la possibilità di richiedere alcuni optional per detti veicoli, previo pagamento del relativo prezzo, mediante trattenuta in busta paga.
L’istante vorrebbe imputare tali somme a copertura del controvalore del benefit determinato dalle tabelle Aci.
Il parere dell’Agenzia, rifacendosi alla circolare n. 326/1997 paragrafo 2.3.2.1, è negativo in quanto la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce «una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle».
L'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo sia assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente». Per l’Agenzia non si tratta di tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo di quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.
L’Agenzia conclude che, qualora l'Istante trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.
Nel merito della questione ci si domanda se non sarebbe stato più semplice assegnare un veicolo con gli optional richiesti ed effettuare una trattenuta a copertura del controvalore Aci. Ci si lamenta della burocrazia, ma poi ci si complica inutilmente la vita.
2. Il secondo caso riguarda una società che concede le auto in uso promiscuo prevedendo, per i soli dirigenti, il mantenimento a carico della Società delle spese sostenute per il rifornimento di carburante, anche per l'uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo. La Società considera il valore corrispondente al rifornimento di carburante esente, ai fini fiscali e contributivi, in quanto detto valore risulta compreso nel valore convenzionale ACI sottoposto a tassazione.
In caso di superamento del suddetto limite, la Società richiede ai dirigenti il pagamento del carburante impiegato per l'uso privato del mezzo, emettendo apposita fattura.
Il sistema fino ad ora adottato per le auto a combustione interna dovrebbe essere esteso a quelle elettriche o plug-in attraverso una card per ricaricare l'autovettura presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla Società.
I dipendenti devono comunicare alla Società i chilometri effettuati per uso aziendale. Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la Società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all'uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito (il valore da addebitare è così calcolato: Costo chilometrico = costo totale sostenuto per il rifornimento nel periodo di riferimento/totale chilometri percorsi dal veicolo nel periodo di riferimento).
Per l’Agenzia le ricariche pagate dal datore di lavoro e riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.
La risposta è abbastanza scontata in quanto nel costo chilometrico d'esercizio dei veicoli elettrici e plug-in, le tabelle ACI considerano anche il costo dell'energia elettrica. Il pagamento da parte del datore di lavoro dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.
Sul secondo aspetto il parere dell’Agenzia è negativo: le somme corrisposte col complicato sistema descritto sopra non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
Questa la motivazione della decisione.
L'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione e che, come chiarito nella circolare n. 326 del 1997, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.
Ne consegue, pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.
Ciò posto, si ritiene che eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.
In questo caso ci sembra che il sistema ipotizzato dall’azienda potesse rispondere ai criteri di legge: in fondo si potrebbe ipotizzare un concorso al costo parametrato sui chilometri percorsi non per lavoro.
Per evitare contezioso è opportuno adeguarsi a queste indicazioni individuando sistemi di determinazione del contributo a carico del lavoratore più in linea con la lettera della legge.
Segnaliamo sul tema che la risposta a interpello n. 241 del 25-8-2023 (circolare n. 44/23) ha chiarito chel contributo eventualmente erogato dal datore di lavoro per l'installazione di infrastruttura (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Sul punto, nella risposta è stato evidenziato, infatti, che, «in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente».