In sede di conversione del Dl 95/2025 (Legge n. 118 dell’8-8-2025 - Gu n.184 del 9-8-2025) è stato prorogato dal 31-12-2025 al 31-12-2026 il termine previsto dall'articolo 19 comma 1 lettera b) del Dlgs 81/2015 in materia di lavoro a termine.
Si tratta della possibilità, in assenza di causali previste dai contratti collettivi applicati in azienda, di apporre un termine ai contratti di lavoro per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
Il citato articolo 19 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi in presenza di causali introdotte dai contratti collettivi.
Considerato che il rinnovo dei contratti richiede tempo, è stata introdotta la lettera b) che consente l’apposizione di un termine attraverso una pattuizione tra datore di lavoro e lavoratore.
In questo caso il termine deve essere giustificato da esigenze tecniche, organizzative o produttive. Si tratta della previsione in vigore fino al 2014 che aveva portato a un notevole contenzioso. È quindi necessario porre molta attenzione a questo passaggio.
Ricordiamo, infine, che la circolare del Ministero del lavoro n. 9/2023 (circolare n. 51/23) ha ritenuto utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata. Sono quindi utilizzabili, ad esempio, le causali introdotte ai sensi dell’abrogato Dlgs 368/2001.
Per il Ministero sono anche utilizzabili le causali introdotte ai sensi della lettera b-bis, del previgente articolo 19, comma 1: …data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 di cui al nuovo articolo 19, comma 1, lett. a), si ritiene che le suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.