Il messaggio Inps n. 2450 del 7-8-2025, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 - depositata il 21-7-2025 - ha esteso la fruizione del congedo di paternità obbligatorio alla madre intenzionale.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27bis del Dlgs n. 151/2001, n. 151 (Testo unico maternità e paternità) nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Da questo deriva che la lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo) nei limiti temporali previsti dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU).
Ne consegue che … anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto. La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro …
L’Istituto ricorda che, in analogia con quanto previsto per il lavoratore padre, la madre intenzionale per usufruire del congedo, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.
Le disposizioni amministrative in materia di congedo contenute nel paragrafo 2 della circolare Inps n. 122/2022 stabiliscono che durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.
Da ultimo si precisa che gli effetti della pronuncia della Corte decorrono dal 24-7-2025, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, solo dal 24 luglio 2025 la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro, previ adempimenti di rito e di legge, a titolo di congedo di paternità obbligatorio.
La regola generale (si veda per praticità il paragrafo 2.1 della circolare Inps citata) prevede che il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio spetti a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto.
Anche se questo punto non è citato esplicitamente riteniamo per il diritto non possa essere esercitato per parti successivi al 24-2-2025. Su questo però sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento dell’Istituto.