Con provvedimento del 10-7-2025 pubblicato nella newsletter n. 537 del 1-8-2025 ha sanzionato una impresa che, per prassi, sottoponeva i lavoratori al rientro dall’assenza per malattia a un colloquio col diretto superiore con la compilazione di un questionario.
Sintetizziamo il provvedimento riferito a un caso specifico che però può contenere aspetti di interesse generale.
Lo svolgimento dell’intervista era parte delle pratiche di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispondendo all’esigenza di garantire la salute psicofisica dei lavoratori, nel rispetto delle competenze reciproche tra datore di lavoro e medico competente.
La finalità dell’intervista era quella di intercettare eventuali situazioni di difficoltà sul luogo di lavoro e poter eventualmente fornire un supporto al dipendente e/o agevolare un suo rapido reinserimento al lavoro.
Come si vede la finalità era senz’altro positiva.
Per l’Autorità garante, però, l’informativa data ai lavoratori era insufficiente. Questo, di conseguenza, ha reso privo dei requisiti fondamentali il consenso (eventualmente) prestato dai lavoratori.
Per il Garante, vista la categoria dei dati richiesti, il consenso, anche ove fosse stato effettivamente prestato dagli interessati, non potrebbe essere considerato, come richiesto dalle disposizioni, libero e incondizionato. Inoltre, le stesse misure organizzative predisposte dalla Società che prevedono la compilazione del modulo alla presenza del responsabile gerarchico diretto, non depongono a favore della libertà del consenso.
L’ordinamento nazionale non prevede che, nell’ambito del rapporto di lavoro, possano essere trattati dati appartenenti a categorie particolari di dati sulla base del consenso né sulla base del legittimo interesse (articolo 9 paragrafo 2 del Regolamento).
La finalità della tutela della salute del lavoratore deve essere attuata tenendo conto degli specifici obblighi del datore di lavoro e dei conseguenti limiti.
Il medico competente è l’unico soggetto legittimato a trattare, in piena autonomia e competenza tecnica, i dati personali di natura sanitaria indispensabili per lo svolgimento della funzione di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il provvedimento rileva poi che, nel caso specifico, è violato il principio di minimizzazione in quanto i dati raccolti non sono pertinenti all’attività che il datore di lavoro dovrebbe effettuare o sono già in possesso dello stesso.
È ritenuto eccessivo il periodo di 10 anni di conservazione dei dati violando quindi anche il relativo principio di limitazione.
Infine, parte dei dati richiesti non è considerata pertinente per la valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.