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DECRETO BOLLETTE - DEROGA TEMPORANEA A NUOVE NORME SU FRINGE BENEFIT AUTO

Le novità

martedì 6 maggio 2025

Dopo l’approvazione definiva da parte del Senato, è stata pubblicata sulla GU n. 98 del 29-4-2025 la legge n. 60 del 24-4-2025 di conversione del Dl 28-2-2025 n. 19, noto come Decreto Bollette.

LEGGE 24 aprile 2025, n. 60 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. (25G00068) (GU Serie Generale n.98 del 29-04-2025) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2025

Tecnicamente l’articolo 6 ha inserito il comma 48bis all’articolo 1 della Legge 208/2024[1].

La novità attesa è quella della parziale e temporanea deroga al nuovo regime di determinazione del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (si veda la circolare n. 3/2025).

In un primo tempo era in dubbio se il riferimento era a contratti stipulati tra il datore di lavoro e il venditore/noleggiatore del veicolo o se tra il datore di lavoro e il dipendente. Successivi approfondimenti hanno chiarito che si tratta del secondo caso.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto una nuova formulazione dell’art. 51 co. 4 lett. a) in base alla quale il controvalore è determinato in base alle tabelle Aci per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri applicando allo stesso le seguenti percentuali:

  • 50% dell’importo nella generalità dei casi;
  • 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Subito dopo l’introduzione del nuovo regime, gli addetti ai lavori avevano evidenziato due significative criticità.

Le prima riguardava la modalità di determinazione, dal 1° gennaio 2025, del valore del benefit per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Con la norma introdotta in conversione, in questi casi resta ferma la disciplina vigente al 31 dicembre 2024. In sostanza, per questi assegnatari il calcolo per la determinazione del benefit continuerà a basarsi sulle precedenti modalità:

  • per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km - 25%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km - 30%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km - 50%;
  • per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km - 60%.

Senza la conferma normativa, c’era il rischio di dover valorizzare questi veicoli applicando il criterio del valore normale indicato nell’articolo 51, comma 3, del Tuir, che sarebbe risultato penalizzante per molti utilizzatori in quanto prevede la tassazione sulla quota riferibile all’uso privato del veicolo (scorporando dal valore complessivo l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro).

La seconda problematica era collegata alla penalizzazione che avrebbero subito quei lavoratori per i quali il datore di lavoro aveva già effettuato l’ordinativo del veicolo prima del 31-12-2024 ma che dovevano attendere i primi mesi del 2025 per ottenere la concessione dello stesso.

In questo caso è stata introdotta una temporanea deroga alla nuova normativa. Per i veicoli ordinati dai datori di lavoro lo scorso anno, o precedentemente, e assegnati ai dipendenti entro il mese di giugno 2025 continua ad applicarsi il regime di determinazione in vigore fino al 31-12-2024.

Se per molti degli autoveicoli a benzina si tratta di un notevole risparmio, per quelli elettrici e ibridi, la percentuale rimane almeno al 30, contro il 10/20 della nuova normativa.

Possiamo riassumere la situazione con la seguente tabella

Ordine autoveicolo

Concessione al lavoratore

Norma applicabile

 

Fino al 31-12-2024

Entro 31-12-2024

LB 2020

Entro 30-6-2025

LB 2020

Dopo 30-6-2025

LB 2025

Da 1-1-2025

 

LB 2025

 

Non risultano invece toccati dalla norma del decreto Bollette i veicoli concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2020 e ancora utilizzati. In tali casi continua ad applicarsi il regime in vigore al 31 dicembre 2019, con tassazione in base al coefficiente fiscale fisso del 30%, rimanendo valida la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 633, della legge di Bilancio 2020.

In ALLEGATO la circolare Lavoro Previdenza N°60

[1] 2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 è inserito il seguente:

« 48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 ».