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REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Avvio dell’operatività

martedì 22 marzo 2022

Il 23 novembre u.s. è stato dato avvio all’operatività del Registro Unico nazionale del terzo settore (di seguito RUNTS) con il trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

Dal 24 novembre u.s. è possibile presentare istanze di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS.

Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli enti dovranno essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'amministrazione ricevente. E’ quindi richiesta l’attivazione di una casella PEC da parte di ciascun ente e la disponibilità dello SPID da parte del rappresentante legale dell’ente.

I registri delle ODV e delle APS e l’anagrafe delle ONLUS rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre, cessando, di conseguenza, ogni ulteriore procedura di nuova iscrizione.

Per le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, restano validi gli adempimenti nei confronti del registro delle imprese, sezione imprese sociali.

Di seguito una sintesi, divisa per tipologia di Ente, dell’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

  1. ODV e APS già iscritte nei registri provinciali e nazionali

Il 23 novembre ha preso avvio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS che dovrà completarsi nel termine di 90 giorni (21 febbraio 2022).

Entro i successivi 180 giorni ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procederà a verificare le posizioni dei singoli enti circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella relativa sezione.

Nel caso in cui le informazioni disponibili sulla piattaforma siano incomplete, l’ufficio competente richiede all'ente le informazioni e documenti mancanti a mezzo di comunicazione trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del medesimo. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l'ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento è comunicato all'ente interessato.

Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all'ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Nel caso in cui l'Ufficio competente del RUNTS accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione del RUNTS nella sezione delle APS o in quella delle ODV, ma la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, ne dà comunicazione all'ente, individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni. Della decisione finale dell'amministrazione è data comunicazione all'ente.

Qualora l'Ufficio competente del RUNTS non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedimentali, l'ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati.

  1. ENTI CON QUALIFICA DI ONLUS PER OPZIONE AI SENSI DEL D.Lgs n. 460/97

Con riguardo alle ONLUS, il Ministero del Lavoro, nella circolare del 31 maggio 2019, ha richiamato quanto stabilito dall’articolo 102, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 117/17 che prevede “l’abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997 dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, con la conseguenza che la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del codice medesimo”.

Per le ONLUS (che, nel periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, sono considerate ETS), è previsto un peculiare percorso di inserimento all’interno del RUNTS.

L'Agenzia delle entrate comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, nel termine e secondo le modalità che saranno oggetto di una comunicazione ancora da definirsi. Dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ciascun ente inserito nell'elenco, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, potrà presentare, a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda di iscrizione, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati.

In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione, gli enti con qualifica di ONLUS avranno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 460/97.

Nel caso gli enti con qualifica ONLUS intendano ottenere l’iscrizione al Runts prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, occorre tener presente che al momento dell’iscrizione nel registro unico l’ente sarà cancellato dall’anagrafe Onlus. Tuttavia, perdendo la qualifica di Onlus verrà meno anche il relativo regime fiscale, senza che l’ente possa accedere ai nuovi regimi agevolativi previsti per le differenti tipologie di Ets.

  1. IMPRESE SOCIALI

L’articolo 4 del D.Lgs n. 117/17 richiama espressamente le imprese sociali tra gli enti del terzo settore e prevede che anch’esse siano iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il successivo articolo 46 tra le sezioni che compongono il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ne richiama espressamente una riservata alle “imprese sociali”.

Le modalità per adempiere a tale onere pubblicitario sono tuttavia peculiari rispetto a quelle previste per gli altri ETS: l’articolo 11 del D.Lgs n. 117/17 dispone infatti che “per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Spetta al Registro delle Imprese, secondo le modalità indicate nel DM n. 106/20 e relative allegati, comunicare al RUNTS  “i dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali o comunque iscritti nel Registro Imprese avviene secondo le modalità definite nell’allegato tecnico A” ed i relativi aggiornamenti effettuati dai soggetti aventi titolo mediante presentazione di apposita istanza telematica al Registro delle imprese. L’allegato 1 del DM n. 106 prevede infatti che “i dati iscritti nel Registro Imprese relativi alle imprese sociali - limitatamente ai dati di interesse del RUNTS previsti nel Decreto - sono riportati, ove disponibili, nell’archivio del RUNTS medesimo. … Il Registro Imprese aggiorna tempestivamente - entro 5 giorni dall’avvenuta variazione ivi iscritta (con efficacia dalla data di aggiornamento del R.I.) - il RUNTS).

Le imprese sociali sono quindi tenute e gestite dall’Ufficio del Registro delle imprese di cui all’articolo 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993 e la pubblicità da loro effettuata nei confronti del Registro delle imprese produce effetto automatico anche nei confronti del Registro Nazionale del Terzo Settore.

Come previsto dal DM 16 marzo 2018 le imprese sociali devono depositare “per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

  1. l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
  2. il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
  3. il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
  4. per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
  5. ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa”.

Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

L’unico adempimento richiesto alle imprese sociali nei confronti del RUNTS è previsto dall’allegato A del DM n. 106 del 2020 con riguardo alla comunicazione di alcuni dati richiesti dal RUNTS ma non previsti dalla modulistica del registro Imprese. A questo fine le imprese sociali integrano sul RUNTS le seguenti informazioni utilizzando la modulistica di cui all’allegato B del medesimo DM n. 106:

  • contatto telefonico ad uso degli Uffici del RUNTS;
  • sito internet dell’ente;
  • eventuale affiliazione ad uno o più associazioni di enti o reti associative;
  • eventuale dichiarazione di accreditamento al 5 per 1000;
  • numero di volontari iscritti nel registro dell’ente;
  • numero di volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono.

L’istanza di integrazione dei dati suddetti è presentata dall’ente direttamente all’Ufficio del RUNTS competente.

  1. COOPERATIVE SOCIALI

In quanto “imprese sociali” di diritto (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, nota n. 29103 del 3 gennaio 2019), anche le cooperative sociali sono enti del terzo settore che risultano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4 comma 1 D.Lgs n. 117/17), tra le cui sezioni, infatti, ve n’è una espressamente riservata alle “Imprese sociali, incluse le cooperative sociali” (art. 46 D.Lgs n. 117/17). Non è tuttavia richiesta alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, alcun adempimento pubblicitario nei confronti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore poiché per esse l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 11 comma terzo D.Lgs n. 117/17).

L’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione dedicata alle imprese sociali dell’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale vale quindi anche per le cooperative sociali che devono quindi essere iscritte nel registro delle imprese nella sezione ordinaria, in quanto società cooperativa, ed in quella speciale, in quanto impresa sociale (per le cooperative sociali esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 112/17 l’ulteriore iscrizione della sezione delle imprese sociali è stata effettuata in via automatica dai medesimi Registri delle Imprese ex art. 3 del D.M. 16/03/2018). Tale iscrizione non esclude né sostituisce gli ulteriori adempimenti pubblicitari gravanti sulle cooperative sociali in funzione delle leggi statali e regionali loro riferibili: rimane quindi fermo l’obbligo di iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (come richiesto dall’art. 2511 c.c.) e l’ulteriore obbligo di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (richiamata in generale dall’articolo 5 comma secondo della Legge n. 381/91 e disciplinato in Regione Lombardia dall’art. 27 L.R. n. 1/08 e dal relativo regolamento attuativo n. 1/2015).

Nessun adempimento- ad eccezione dell’integrazione di dati richiesti alle imprese sociali- è dunque richiesto alle cooperative sociali nei confronti del RUNTS: “i dati iscritti nel Registro Imprese relativi alle imprese sociali - limitatamente ai dati di interesse del RUNTS previsti nel Decreto - sono riportati, ove disponibili, nell’archivio del RUNTS medesimo; il Registro Imprese aggiorna tempestivamente - entro 5 giorni dall’avvenuta variazione ivi iscritta (con efficacia dalla data di aggiornamento del R.I.) - il RUNTS”, (all. 1 del DM n. 106).

 

da confcooperative

Da Confcooperative