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FONDO SOLIDARIETÀ SETTORE SERVIZI AMBIENTALI

Alcune sottolineature sulla parte generale del complesso testo

lunedì 14 marzo 2022

Con la circolare n. 37 del 7-3-2022, l’Inps fornisce un quadro completo relativo alle prestazioni fornite dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali.

Si tratta di un testo complesso per chi deve accedere alle prestazioni del Fondo.

Di seguito alcune sottolineature sulla parte generale mentre si rimanda al testo della circolare per un approfondimento. Di seguito comunque l’indice.

1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
3.4 Tetto aziendale
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
4.1.1 Cause d’intervento
4.1.2 Misura della prestazione
4.1.3 Durata dell’intervento
4.1.4 Contribuzione correlata
4.1.5 Contributo addizionale
4.1.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
4.1.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
4.1.8 Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
4.1.9 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno di interazione salariale
4.1.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa
4.1.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni
5. Prestazioni integrative
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
5.2 Misura e durata della prestazione
5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni
5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
5.5 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa NASpI
5.6 Contributo aggiuntivo
5.7 Contribuzione correlata
6. Programmi formativi
7. Istruzioni operative
7.1 Istruttoria della domanda
7.2 Delibera di concessione
8. Equilibrio finanziario del Fondo
9. Monitoraggio della spesa
10. Istruzioni contabili

Quadro normativo

Riportiamo comunque il quadro normativo e amministrativo.

  • Accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, costitutivo del Fondo.
  • Decreto del Ministro del lavoro 9 agosto 2019, n. 103594 che ha istituito il Fondo (Gu n. 240 del 12-10-2019).
  • Decreto 7 agosto 2020 di nomina del Comitato amministratore del Fondo.
  • Circolare Inps n. 86 del 17-6-2021.
  • Messaggio Inps n. 3390 del 7-10-2021.

Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo, i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo in esame di nuova istituzione.

La prima vera novità riguarda la data di accesso alle prestazioni ordinarie e integrative: la decorrenza non è il 23-7-2020 (come affermato dalla circolare 86), ma dal 7-2-2021[1].

In particolare, in considerazione del fatto che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa, stante quanto sopra illustrato, le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.

Per le integrazioni salariali con causale “Covid19” rimangono inalterate le autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo in esame le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3390/2021.

Dal 7-10-2021 è venuta pertanto meno la possibilità, prevista da ultimo nella circolare n. 72/2021, di presentare domanda al FIS.

Finalità e ambito di applicazione

In attesa delle modifiche regolamentari previste dalla legge 234/20221, il Fondo è rivolto al personale dipendente, ivi compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali che impiegano mediamente più di 5 dipendenti. Dovrà quindi essere rivisto il regolamento per ampliare la platea dei destinatari. Nel frattempo, i datori di lavoro fino a 5 dipendenti saranno soggetti al Fis.

Tipologia delle prestazioni

  1. assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie (art. 6, comma 1, lettera a);
  2. prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 6, comma 1, lettera b);
  3. assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (art. 6, comma 1, lettera c);
  4. alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea (art. 6, comma 1, lettera d).

Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie

Per l’accesso alle prestazioni non è necessaria la sottoscrizione di un accordo sindacale.

La domanda dovrà essere preceduta dalle procedure di consultazione previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali, allegando il relativo verbale.

Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva è necessario assolvere agli obblighi di informazione e consultazione sindacale (articolo 14 Dlgs 148). Anche in questo caso è necessario allegare la documentazione che comprova la comunicazione.

L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso di alcuna anzianità aziendale. Sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Tetto aziendale

Per le prestazioni ordinarie e integrative vige il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione addizionale e la contribuzione straordinaria (dovuta dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI), di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, senza scomputo delle altre prestazioni già deliberate (c.d. tetto aziendale).

Contribuzione

Riportiamo in modo schematico i contenuti dell’articolo 9 del Dm 103594 relativo alla contribuzione al fondo.

Assegno ordinario (ora assegno di integrazione salariale) - Integrazione Naspi

Contributo ordinario

Datori di lavoro +15 dipendenti

0,65%

Datori di lavoro 5-15 dipendenti

0,45%

2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.

Contributo addizionale

A carico datore di lavoro

1,50% su retribuzioni perse

 

Contributo straordinario mensile addizionale (Naspi)

A carico datore di lavoro in caso di ricorso a integrazione Naspi per l’intera durata di fruizione di tale prestazione

3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati

 

Ulteriore contributo

A carico datore di lavoro

10 euro/mese per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova

 

Ulteriore contributo malattia

A carico datore di lavoro

50% somme trattenute per malattia breve di durata (da avvio operativo del Fondo)

Le somme così raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dallo stesso versata, per il finanziamento delle prestazioni (assegno ordinario, integrazione Naspi, assegni straordinario per sostegno al reddito.

 


[1] In base a uno specifico indirizzo ministeriale, solo con la nomina del Comitato amministratore, il Fondo può dirsi pienamente operativo. Il Comitato amministratore del Fondo è stato nominato con il D.M. 7 agosto 2020, ma il comma 4 dell’articolo 8 del D.I. n. 103594/2019 prevede che la facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla sua nomina.

da confcooperative

Da Confcooperative